Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dala Regione dell'Umbria contro la sentenza del Tar che aveva stabilito la sospensione dell'interruzione dell'attività delle scuole dell'infnazia e degli asili nido nel terrirorio regionale (tutta la provincia di Perugia e comuni di Amelia e san Venanzo) sottoposto alle maggiori restrizioni da zona rossa per la nuova andata di contagio da covid 19. Nel pomeriggio di lunedì è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che stabilisce la chiusura di asili nido e scuole dell'infanzia fino al 21 febbraio come già previsto dalla Regione.
Il Consiglio di Stato afferma, in sintesi, che in merito alla salute pubblica è consentita l’adozione di misure regionali restrittive, che vi era l’esigenza, evidenziata dalla cabina di regia nazionale, di rafforzare tali misure nelle zone più a rischio per la presenza comprovata di varianti del virus, che le tali misure individuate dalla Regione sono adeguate alle esigenze e nella direzione della “assoluta necessaria precauzione rispetto al contagio e alla necessità di non interrompere il piano vaccinale”, nonché in considerazione che le conseguenze sulla sfera lavorativa per le famiglie sono, come si legge, “largamente mitigate se non del tutto eliminate per effetto del sostegno economico riconosciuto alle famiglie interessate per l’accudimento dei figli” (cosi detto bonus baby sitter della Regione Umbria). Per tali ragioni il Consiglio accoglie l’istanza e ripristina la validità dell’intera ordinanza che prevede “la chiusura temporanea anche per gli istituti per l’infanzia e nidi” nei comuni indicati.
Tale decisione è stata resa nota dalla Regione a tutti i sindaci dei territori interessati dal provvedimento (tutti comuni della provincia di Perugia oltre ad Amelia e San Venanzo)
di seguito la decisione del Consiglio di Stato:
REPUBBLICA ITALIANA Pubblicato il 15/02/2021 N. 00749/2021 REG.PROV.CAU. N. 01326/2021 REG.RIC. Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 1326 del 2021, proposto dalla Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, corso Vannucci n. 30; contro -OMISSIS-, non costituita in giudizio; per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie in modalità a distanza e sospensione di tutti i servizi, pubblici e privati, socio educativi per la prima infanzia fino a 36 mesi e i servizi educativi delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.; Considerato che l’appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale, a fronte del testuale disposto normativo di cui all'articolo 56 c.p.a., può essere considerato ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto ma contenuto sostanzialmente decisorio; Ritenuto che tali casi di provvedimenti monocratici impugnabili aventi solo veste formale di decreto o “decreti meramente apparenti” si configurano esclusivamente nel caso in cui la decisione monocratica in primo grado non abbia affatto carattere provvisorio ed interinale ma definisca o rischi di definire in via irreversibile la materia del contendere, dovendo in tali casi intervenire il giudice di appello per restaurare la corretta dialettica tra funzione monocratica e funzione collegiale in primo grado; Rilevato che il decreto presidenziale impugnato indica, quale motivazione del pregiudizio grave ed irreparabile nei confronti della ricorrente - OMISSIS-, che quest'ultima subirebbe dalla interruzione dei servizi educativi della scuola d'infanzia, la circostanza che anche in zona rossa le scuole per l'infanzia debbano restare aperte, nonché le ripercussioni sul proprio rapporto di lavoro, nulla emergendo invece nel decreto circa il pregiudizio del minore che venga deprivato del servizio socio educativo per la prima infanzia; Ritenuto, per quanto concerne il pregiudizio della odierna appellata relativamente alle conseguenze sulla propria sfera lavorativa dovute alla sospensione anche dei servizi socio educativi per l’infanzia, che detto pregiudizio, con D.G.R. numero 87 del 12 febbraio 2021, è stato largamente mitigato se non del tutto eliminato per effetto del sostegno economico riconosciuto alle famiglie interessate per l’accudimento dei figli; Rilevato, quanto al profilo decisivo e assorbente della salute pubblica, che: - è consentita l'adozione di misure regionali più restrittive di quelle statali (art. 1 co. 16 D.L. n. 33/2020) allorché ciò sia coerente con i dati scientifici raccolti nel monitoraggio quotidiano della situazione del contagio; - la cabina di regia nazionale individuava già in data 3 febbraio 2021 l’esigenza di rafforzare le misure di restrizioni già adottate dalla Regione Umbria, e ciò con speciale riguardo alle aree provinciali e comunali maggiormente colpite; - il successivo 5 febbraio 2021 la stessa cabina di regia, riscontrata la presenza sul territorio di varianti del virus (cosiddette varianti inglese e brasiliana) raccomandava ulteriori misure restrittive, estensibili anche alla scuola per l’infanzia e ai nidi, nella provincia di Perugia e nei comuni della provincia di Terni dove vi erano evidenze dell’agente patogeno “con mutazione”; - il Dipartimento di prevenzione del Ministero della Salute ha evidenziato che la cd. “variante inglese” a causa della maggiore trasmissibilità deve imporre l’isolamento di focolai e che vi è stata evidenza di aumento di contagi della “variante inglese” tra bambini e adolescenti; - a seguito di tale indicazioni scientifiche, e della classificazione come “zona rossa rafforzata” del territorio perugino, appare coerente – con la assoluta necessaria precauzione rispetto al contagio e alla necessità di non interrompere il piano vaccinale - la misura di sospendere fino al 21 febbraio 2021 anche i servizi scolastici per l’infanzia; - in particolare per questi ultimi, è noto, che i bambini presenti nei locali degli istituti, vista la giovane età, sono esentati dall’obbligo delle mascherine, ma non per questo essi appaiono - dalle sopracitate evidenze scientifiche sulle “varianti” del virus apparse in regione - immuni dal periodo di contagio, con connesso rischio di trasferimento in ambito familiare; Tutto ciò considerato, va accolta l’istanza cautelare, con il conseguente ripristino, fino al 21 febbraio 2021, della efficacia dell’ordinanza di chiusura temporanea anche degli istituti per l’infanzia e nidi, impugnata in primo grado dalla signora -OMISSIS-. P.Q.M. Accoglie, nei sensi di cui alla motivazione, l’istanza cautelare proposta. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante. Così deciso in Roma il giorno 15 febbraio 2021. IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei Il Presidente Franco Frattin